Zona restrizione I: modalità di caccia
Si comunica che il nuovo Regolamento di esecuzione che definisce le aree di restrizione (entrato in vigore: 11/9/2024) ha inserito in zona di restrizione I (area buffer) i seguenti comuni della Provincia di Biella:
Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Gifflenga, Massazza, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Villanova Biellese, Viverone, Zimone.
Pertanto è vietata assolutamente la caccia al cinghiale sia in programmata sia in selezione, fino all’individuazione da parte dell’ASL di centri di raccolta autorizzati.
PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO COMPORTAMENTO DURANTE L’ATTIVITA’ VENATORIA E IL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI ABBATTUTI IN ZONA DI RESTRIZIONE I
Segnalazione IMMEDIATA all’Autorità Sanitaria di cinghiali rinvenuti morti o moribondi
- Attività venatoria consentita come da calendario venatorio regionale
- Cacciatori e operatori formati in materia di biosicurezza (ATTESTATO ASL o IIZZSS)
- Iscrizione, per chi esercita caccia al cinghiale, agli elenchi dei cacciatori autorizzati
- Divieto eviscerazione nel luogo di abbattimento
- Il capo abbattuto deve SEMPRE essere trasportato INTERO verso il centro di raccolta autorizzato
- Trasporto in vasche o contenitori robusti che evitino la percolazione di liquidi e sangue
- Disinfezione di scarpe, abbigliamento, strumenti ed accessori utilizzati con idonei prodotti di provata efficacia (es. IPOCLORITO DI SODIO o CANDEGGINA 1%)
- Eviscerazione e campionamento (operatori ASL) ESCLUSIVAMENTE nella struttura individuata
- Autoconsumo o cessione delle carni SOLO dopo aver ottenuto l’esito favorevole al test per l’identificazione della PSA ESCLUSIVAMENTE all’interno del territorio comunale della ZONA RESTRIZIONE I
- Tutte le carcasse stoccate nella stessa cella contemporaneamente sono considerate LOTTO UNICO ai fini del test
- Possibilità di invio, previa autorizzazione, presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall’allegato VII del Reg. (UE) 2020/687
- Visceri e parti di carcassa stoccati in contenitori a tenuta e non accessibili a persone o animali fino all’esito del test negativo, poi inviati ad impianto di smaltimento ai sensi della normativa vigente
- Dopo la rimozione della carcassa\lotto di carcasse disinfezione della struttura con le succitate modalità