Ultimi Aggiornamenti

Zona restrizione I: modalità di caccia

Si comunica che il nuovo Regolamento di esecuzione che definisce le aree di restrizione (entrato in vigore: 11/9/2024) ha inserito in zona di restrizione I (area buffer) i seguenti comuni della Provincia di Biella:
Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Gifflenga, Massazza, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Villanova Biellese, Viverone, Zimone.

Pertanto è vietata assolutamente la caccia al cinghiale sia in programmata sia in selezione, fino all’individuazione da parte dell’ASL di centri di raccolta autorizzati.

 

PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO COMPORTAMENTO DURANTE L’ATTIVITA’ VENATORIA E IL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI ABBATTUTI IN ZONA DI RESTRIZIONE I

Segnalazione IMMEDIATA all’Autorità Sanitaria di cinghiali rinvenuti morti o moribondi

  • Attività venatoria consentita come da calendario venatorio regionale
  • Cacciatori e operatori formati in materia di biosicurezza (ATTESTATO ASL o IIZZSS)
  • Iscrizione, per chi esercita caccia al cinghiale, agli elenchi dei cacciatori autorizzati
  • Divieto eviscerazione nel luogo di abbattimento
  • Il capo abbattuto deve SEMPRE essere trasportato INTERO verso il centro di raccolta autorizzato
  • Trasporto in vasche o contenitori robusti che evitino la percolazione di liquidi e sangue
  • Disinfezione di scarpe, abbigliamento, strumenti ed accessori utilizzati con idonei prodotti di provata efficacia (es. IPOCLORITO DI SODIO o CANDEGGINA 1%)
  • Eviscerazione e campionamento (operatori ASL) ESCLUSIVAMENTE nella struttura individuata
  • Autoconsumo o cessione delle carni SOLO dopo aver ottenuto l’esito favorevole al test per l’identificazione della PSA ESCLUSIVAMENTE all’interno del territorio comunale della ZONA RESTRIZIONE I
  • Tutte le carcasse stoccate nella stessa cella contemporaneamente sono considerate LOTTO UNICO ai fini del test
  • Possibilità di invio, previa autorizzazione, presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall’allegato VII del Reg. (UE) 2020/687
  • Visceri e parti di carcassa stoccati in contenitori a tenuta e non accessibili a persone o animali fino all’esito del test negativo, poi inviati ad impianto di smaltimento ai sensi della normativa vigente
  • Dopo la rimozione della carcassa\lotto di carcasse disinfezione della struttura con le succitate modalità