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Art.4 comma 3 dell’Ordinanza n.5/2024 aggiornamento del 02/10/2024

Si comunica che, come da art.4 punto 3 dell’ordinanza n.5/2024 – aggiornamento del 02/10/2024 , coloro che svolgono attività di contenimento al cinghiale in zone di restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella Zona CEV e nelle zone indenni.

Pertanto si chiede a coloro che svolgono attività di contenimento in tali zone di darne comunicazione all’ATC e di non esercitare più attività venatoria al cinghiale. Questa comunicazione vale anche per tutti gli invitati in squadra.