Attività venatoria su terreno innevato
Si ricorda che, come da art. 23 della Legge Regionale 5/2018, l’attività venatoria su terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve è consentita per la caccia agli ungulati e per l’attività di controllo come di seguito riportato:
“Art. 23. (Divieti)
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato: […]
e) la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati
nella restante parte del territorio regionale e per l’attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;”